“Il lavoratore autonomo deve includere nella base imponibile la totalità dei redditi d’impresa. Devono essere esclusi, per contro, i redditi di capitale, come quelli derivanti da una partecipazione a società di capitali che non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa”.
Con questa motivazione, la Corte di Cassazione ha messo la parola fine a una vertenza durata oltre sei anni, rigettando il ricorso dell’Inps e confermando che l’erede del socio fondatore di un’azienda, non dovrà versare un euro di contributi sugli utili percepiti dalla società.
La pronuncia è l’ultimo capitolo di un braccio di ferro giudiziario iniziato davanti al Tribunale di Terni e proseguito in Corte d’appello a Perugia. In entrambi i gradi, i giudici avevano dato ragione agli eredi. Ora arriva il sigillo della Suprema Corte.
Al centro della controversia, la posizione del socio fondatore e amministratore dell’azienda. Per l’Inps i redditi da lui percepiti in qualità di socio fondatore, qualificati come redditi da lavoro autonomo, dovevano essere assoggettati a contribuzione previdenziale integrativa, al pari dei redditi d’impresa.
La difesa della vedova e poi della figlia, ha sempre sostenuto il contrario: l’uomo non svolgeva alcuna attività lavorativa abituale e prevalente in azienda. La sua era mera partecipazione. Dunque, reddito di capitale, non imponibile.
Secondo i giudici di Cassazione per la contribuzione previdenziale conta solo la natura reale del reddito. Se deriva da una partecipazione senza lavoro, è reddito di capitale: “Poiché nella specie è incontroverso che i redditi in contestazione siano derivati da mera partecipazione ad utili di società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa – scrive la Corte – va escluso che essi debbano essere computati nella base imponibile contributiva”.
Quindi vittoria per l’erede e debito cancellato.









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